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“un insieme di pezzi o di organi, di cui
almeno uno mobile, collegati tra loro ... per un’applicazione
ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il
trattamento, lo spostamento e il condizionamento di un
materiale” (art. 1, comma 2)
La rispondenza a detta Legge
è attestata dal costruttore apponendo sulla macchina una
targa su cui è riportata l’apposita scritta nei modi e nelle
forme come stabilito nel decreto.
Questo è obbligatorio per
la messa in servizio e la libera circolazione
delle macchine in Italia e all’interno della Comunità
Economica Europea e vale anche per tutte le macchine prodotte
nella Comunità Economica Europea che vengono esportate
in altri paesi, in quanto la macchina deve sempre
soddisfare ai requisiti di legge anche del paese
che la produce.
L’ambito di applicazione
della direttiva si estende oltre le aziende costruttrici di
macchine, infatti l’articolo 4, comma 7 del D.P.R. 459/96
stabilisce che devono essere marcati anche le macchine
e i componenti di sicurezza progettati e costruiti per
uso proprio.
DOCUMENTAZIONE PREVISTA
DAL D.P.R. 459-96
Il decreto stabilisce che per ogni macchina siano elaborati
n.2 documenti essenziali:
FASCICOLO TECNICO
Questo fascicolo è fondamentale per la sicurezza,
in quanto qui vengono riportate tutte le analisi dei rischi
e le misure per eliminare e ridurre i rischi. Nel documento
sono riportati i progetti ed i calcoli relativi e proprio
per questo motivo è un documento riservato che
rimane al costruttore che lo deve tenere a disposizione
per 10 anni e solo in caso di specifica richiesta dell'Ente
di controllo dovrà metterlo a disposizione per
la parte richiesta.
MANUALE DI USO E MANUTENZIONE
Questo manuale è fondamentale per la gestione della
macchina, in quanto qui sono riportate le procedure di
la messa in opera, taratura, utilizzo, manutenzione e
lo smaltimento. In esso sono contenute anche tutte le
avvertenze e problematiche che si possono verificare durante
la sua vita.
La normativa si preoccupa anche delle macchine
già immesse sul mercato o già in servizio prima
dell'entrata in vigore di questa nuova legge (21 settembre 1996),
imponendo che in caso di modifiche costruttive, chiunque venda,
noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine
o componenti di sicurezza privi di marcatura CE, deve attestare,
sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono
conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in
uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente
alla data di entrata in vigore del decreto.
La legge previgente è senza dubbio il D.P.R. 547/55.
Il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 359
(attuazione della Direttiva 95/63/CE che modifica la Direttiva
89/655/CEE), relativo ai requisiti minimi di sicurezza
e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte
dei lavoratori, stabilisce all'art. 3 che:
le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo
1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle
disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per
migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino
modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni
previste dal costruttore, non configurano immissione sul
mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo,
del predetto decreto.
MACCHINE VECCHIE
Con l'entrata in vigore del D.P.R. 459/96 si è
creata la psicosi da "macchine vecchie" in quanto
innumerevoli consulenti della sicurezza sui luoghi di
lavoro hanno consigliato di cambiare le macchine non marcate
CE in quanto non in regola con la normativa. Purtroppo
questo è un concetto sbagliato, in quanto il D.P.R.
459/96 all'art. 11 comma 1 stabilisce:
"chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione
finanziaria macchine o componenti di sicurezza già
immessi sul mercato o già in servizio alla data
di entrata in vigore del presente regolamento e privi
della marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità,
che gli stessi sono conformi, al momento della consegna
a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria,
alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore
del presente decreto."
Questo significa semplicemente che per
le macchine già immesse sul mercato prima del 21
settembre 1996, debbono solo essere in regola con la normativa
previgente (D.P.R. 547/55) e che se vengono vendute, noleggiate
o concesse in uso o in locazione finanziaria, lo possono
fare a condizione che ci sia un certificato che attesti
che la macchina è in regola con la normativa previgente
al D.P.R. 459/96.
Si precisa che il il D.P.R. del 24 luglio
1996 n.459 all’art. 11 comma 1 prevede che il venditore,
noleggiatore, concessore in uso o in locazione finanziaria,
attesti che il macchinario sia conforme alla legislazione
previgente allo stesso decreto (quindi rispondenza al
D.P.R. 457/55), pertanto la certificare di un macchinario
effettuata da un professionista, anche se venga prodotta
in asseveramento, non può essere ritenuta sostitutiva
di quanto sopra, ma deve essere solo presa come garanzia
del certificato da emettere.
Sarà comunque, dovere ed onere dell’utilizzatore
inserire il macchinario nella valutazione globale del
rischio aziendale, valutando anche la compatibilità
tra il macchinario stesso ed il luogo di installazione
comprendendo anche le macchine vicine o sull’eventuale
linea produttiva, che dovrà essere effettuata nel
rispetto di quanto previsto dall’art.4 comma 1 del D.Lgs
626/94.
LA NOSTRA PROPOSTA SPECIFICA
Lo studio, per lo specifico argomento delle "macchine
vecchie", effettua:
- consulenza per l'adeguamento;
- manuali di uso e manutenzione;
- registri di manutenzione;
- certificazione per le macchine adeguate.
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