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Il 6 settembre 1996 è stato pubblicato il D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 459, entrato in vigore 22 settembre 1996 denominato Direttiva Macchine ovvero il recepimento delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine che sancisce i requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine e dei componenti di sicurezza, inoltre definisce le procedure da applicarsi a tutte le macchine, dove per macchina si intende:


“un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro ... per un’applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento e il condizionamento di un materiale” (art. 1, comma 2)

La rispondenza a detta Legge è attestata dal costruttore apponendo sulla macchina una targa su cui è riportata l’apposita scritta nei modi e nelle forme come stabilito nel decreto.

Questo è obbligatorio per la messa in servizio e la libera circolazione delle macchine in Italia e all’interno della Comunità Economica Europea e vale anche per tutte le macchine prodotte nella Comunità Economica Europea che vengono esportate in altri paesi, in quanto la macchina deve sempre soddisfare ai requisiti di legge anche del paese che la produce.

L’ambito di applicazione della direttiva si estende oltre le aziende costruttrici di macchine, infatti l’articolo 4, comma 7 del D.P.R. 459/96 stabilisce che devono essere marcati anche le macchine e i componenti di sicurezza progettati e costruiti per uso proprio.

DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL D.P.R. 459-96

Il decreto stabilisce che per ogni macchina siano elaborati n.2 documenti essenziali:

FASCICOLO TECNICO
Questo fascicolo è fondamentale per la sicurezza, in quanto qui vengono riportate tutte le analisi dei rischi e le misure per eliminare e ridurre i rischi. Nel documento sono riportati i progetti ed i calcoli relativi e proprio per questo motivo è un documento riservato che rimane al costruttore che lo deve tenere a disposizione per 10 anni e solo in caso di specifica richiesta dell'Ente di controllo dovrà metterlo a disposizione per la parte richiesta.

MANUALE DI USO E MANUTENZIONE
Questo manuale è fondamentale per la gestione della macchina, in quanto qui sono riportate le procedure di la messa in opera, taratura, utilizzo, manutenzione e lo smaltimento. In esso sono contenute anche tutte le avvertenze e problematiche che si possono verificare durante la sua vita.

La normativa si preoccupa anche delle macchine già immesse sul mercato o già in servizio prima dell'entrata in vigore di questa nuova legge (21 settembre 1996), imponendo che in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del decreto.
La legge previgente è senza dubbio il D.P.R. 547/55.

Il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 359 (attuazione della Direttiva 95/63/CE che modifica la Direttiva 89/655/CEE), relativo ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, stabilisce all'art. 3 che:
le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.

MACCHINE VECCHIE
Con l'entrata in vigore del D.P.R. 459/96 si è creata la psicosi da "macchine vecchie" in quanto innumerevoli consulenti della sicurezza sui luoghi di lavoro hanno consigliato di cambiare le macchine non marcate CE in quanto non in regola con la normativa. Purtroppo questo è un concetto sbagliato, in quanto il D.P.R. 459/96 all'art. 11 comma 1 stabilisce:
"chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi della marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto."

Questo significa semplicemente che per le macchine già immesse sul mercato prima del 21 settembre 1996, debbono solo essere in regola con la normativa previgente (D.P.R. 547/55) e che se vengono vendute, noleggiate o concesse in uso o in locazione finanziaria, lo possono fare a condizione che ci sia un certificato che attesti che la macchina è in regola con la normativa previgente al D.P.R. 459/96.

Si precisa che il il D.P.R. del 24 luglio 1996 n.459 all’art. 11 comma 1 prevede che il venditore, noleggiatore, concessore in uso o in locazione finanziaria, attesti che il macchinario sia conforme alla legislazione previgente allo stesso decreto (quindi rispondenza al D.P.R. 457/55), pertanto la certificare di un macchinario effettuata da un professionista, anche se venga prodotta in asseveramento, non può essere ritenuta sostitutiva di quanto sopra, ma deve essere solo presa come garanzia del certificato da emettere.

Sarà comunque, dovere ed onere dell’utilizzatore inserire il macchinario nella valutazione globale del rischio aziendale, valutando anche la compatibilità tra il macchinario stesso ed il luogo di installazione comprendendo anche le macchine vicine o sull’eventuale linea produttiva, che dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dall’art.4 comma 1 del D.Lgs 626/94.

LA NOSTRA PROPOSTA SPECIFICA
Lo studio, per lo specifico argomento delle "macchine vecchie", effettua:
- consulenza per l'adeguamento;
- manuali di uso e manutenzione;
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