Art. 2: il materiale elettrico che rientra nel
campo dell'art. 1 può essere posto in commercio solo
se - costruito a regola d'arte in materia di sicurezza - non
comprometta, in caso di installazione e di manutenzione non
difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione,
la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.
Successivamente, il 14 dicembre 1996, è
uscito il Decreto Legislativo n. 626 (recepimento della Direttiva
93/68/CEE) il quale ha inoltre disposto che tutti i componenti
elettrici devono essere marcati "CE".
DIRETTIVA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA
Il Decreto Legge 12 novembre 1996 n. 615 (recepimento
della Direttiva 93/97/CEE) prevede che qualsiasi apparecchio
elettrico debba essere garantito dal costruttore quale elemento
inperturbabile ed ed elemento di non disturbo per altri, apponendo
per garanzia la marcatura CE.
DIRETTIVA MACCHINE
Il Decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1996, n. 459 (recepimento delle Direttive 89/392/CEE,
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE) stabilisce che il costruttore
o un suo mandatario di una macchina o di un componente di sicurezza,
prima di immettere una macchina sul mercato deve certificare
la rispondenza della stessa alle Leggi della Comunità
Economica Europea mediante la dichiarazione CE di conformità
e l'apposizione sulla macchina della marcatura CE.
Questo decreto stabilisce che alcune tipologie
di macchine sono molto pericolose, quelle rientranti nell'allegato
IV, pertanto per queste stabilisce che la procedura di
certificazione avvenga attraverso un organismo notificato,
autorizzato specificatamente per la famiglia di macchine
da autorizzare, così da garantire una sicurezza
più elevata.
|