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LE DIRETTIVE

DIRETTIVA BASSA TENSIONE

La Legge del 10 ottobre 1977 n. 791 (recepimento della Direttiva 73/23/CEE) impegna il costruttore di componenti elettrici a dichiarare che il prodotto è conforme alle Leggi della Comunità Economica Europea e più precisamente impone:


Art. 2: il materiale elettrico che rientra nel campo dell'art. 1 può essere posto in commercio solo se - costruito a regola d'arte in materia di sicurezza - non comprometta, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

Successivamente, il 14 dicembre 1996, è uscito il Decreto Legislativo n. 626 (recepimento della Direttiva 93/68/CEE) il quale ha inoltre disposto che tutti i componenti elettrici devono essere marcati "CE".

DIRETTIVA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA

Il Decreto Legge 12 novembre 1996 n. 615 (recepimento della Direttiva 93/97/CEE) prevede che qualsiasi apparecchio elettrico debba essere garantito dal costruttore quale elemento inperturbabile ed ed elemento di non disturbo per altri, apponendo per garanzia la marcatura CE.

DIRETTIVA MACCHINE

Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 (recepimento delle Direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE) stabilisce che il costruttore o un suo mandatario di una macchina o di un componente di sicurezza, prima di immettere una macchina sul mercato deve certificare la rispondenza della stessa alle Leggi della Comunità Economica Europea mediante la dichiarazione CE di conformità e l'apposizione sulla macchina della marcatura CE.

Questo decreto stabilisce che alcune tipologie di macchine sono molto pericolose, quelle rientranti nell'allegato IV, pertanto per queste stabilisce che la procedura di certificazione avvenga attraverso un organismo notificato, autorizzato specificatamente per la famiglia di macchine da autorizzare, così da garantire una sicurezza più elevata.

 
 
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