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MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE
AL RUMORE DEI LAVORATORI
Con la pubblicazione nell'agosto 1991
del D.Lgs 277/91 l'Italia ha recepito cinque direttive
Europee ed al CAPO IV, di questa Legge, ha posizionato
il seguente argomento:
-
Protezione dei lavoratori
contro i rischi di esposizione al rumore durante il
lavoro.
Il punto fondamentale di questo argomento è l'art.
40 che recita:
Valutazione del rischio
1. Il datore di lavoro procede
alla valutazione del rumore durante il lavoro, al
fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro
considerati dai successivi articoli e di attuare le
misure preventive e protettive, ivi previste
pertanto, dato che questa legge si applica a tutte
le Aziende con lavoratori subordinati (D.Lgs. 277/91
art. 1, comma 3) in base all'articolo citato sopra,
tutte le attività che hanno questa tipologia di lavoratori,
debbono effettuare questa valutazione.
I lavoratoti possono essere
raggruppati, per la tipologia di rischio, in fasce ben
definite che sono:
-
Esposizione al rumore
fino a 80 dBA
-
Esposizione al rumore
da 80 dBA fino a 85 dBA
-
Esposizione al rumore
da 85 dBA fino a 90 dBA
-
Esposizione al rumore
superiore a 90 dBA
Se nell'attività ci sono dei lavoratori esposti a più
di 90 dBA o esposti ad una pressione acustica istantanea
di 140 dBA, il datore di lavoro deve tenere un registro
sempre aggiornato di questi esposti e deve consegnarne
copia all'ISPESL e all'USL competente per territorio,
aggiornandolo ogni tre anni ed ogni qualvolta l'ISPESL
ne faccia richiesta.
Si ricorda che la normativa impone che la valutazione
sia programmata ed effettuata ad opportuni intervalli
da personale competente, sotto la responsabilità del datore
di lavoro, precisando che la valutazione deve essere comunque
nuovamente effettuata ogni qualvolta vi è un mutamento
nelle lavorazioni che influisce in modo sostanziale sul
rumore prodotto ed ogni qualvolta l'organo di vigilanza
lo dispone con provvedimento motivato.
Lo Studio Tecnico Bielettro effettua regolarmente valutazioni
nelle aziende con idonea strumentazione rispondente alla
normativa regolarmente calibrata e verificata dopo ogni
misura (IEC 651 gruppo 1 - 804 gruppo 1).
Le sanzioni per l'inosservanza di questo disposto sono
alquanto onerose in quanto vanno da 2 milioni fino a 50
milioni per ogni inosservanza, quindi è facile capire
fino a quale cifra è possibile arrivare.
MISURAZIONE ED ELABORAZIONE DELLA POTENZA
ACUSTICA DELLE MACCHINE
Con l'uscita del Direttiva Macchine DPR 24/07/1996 n.
459 sono state recepite le Direttive Europee 89/392/CEE,
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, pertanto il costruttore
della macchina deve attestare la POTENZA ACUSTICA che
emette la macchina, come richiesto dall'art. 1.7.4. "Istruzioni
per l'uso"
Si definisce Potenza Acustica l'energia emessa dalla sorgente
sonora nell'unità di tempo, nel Sistema Internazionale
viene espressa in watt (W); le norme di riferimento
per la determinazione della Potenza Acustica sono le ISO
3744, ISO 3746.
Poiché la potenza acustica è un dato univoco che non dipende
da fattori esterni, questo dato servirà alla valutazione
di impatto acustico ed alla valutazione grossolana dell'esposizione
del lavoratore al rumore; il motivo di questa seconda
affermazione deriva dal fatto che non si è a conoscenza
del tempo di utilizzo della macchina da parte dell'operatore
e del rumore che potrà giungere direttamente all'orecchio
più disturbato dell'operatore.
Il valore della Potenza Acustica, com'è previsto dalla
normativa, dovrà essere riportato all'interno della documentazione
(manuale di uso e manutenzione), inoltre per determinate
macchine dovrà essere apposta sulla carpenteria della
macchina una specifica targa definita dalla normativa,
di cui un tipo è così definito:
Lo Studio Tecnico Bielettro si occupa degli opportuni
rilevamenti al fine di ottemperare ai requisiti di
Legge.
PROGETTAZIONE PER LA BONIFICA DEI SITI
E DELLE MACCHINE
Durante le rilevazioni emergono a volte, situazioni non
regolari in quanto i valori rilevati sono alti rispetto
a lavorazioni simili od a macchine simili, pertanto vengono
effettuati gli opportuni progetti di bonifica che portano
a migliorare l'ambiente di lavoro dei lavoratori.
RILASCIO DI INFORMAZIONI
Lo Studio è comunque a disposizione per informazioni sulla
normativa di riferimento e sull'attività che viene
svolta in materia acustica ambientale.
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Lo Studio Tecnico Bielettro effettua anche i corsi nelle
aziende per i lavoratori al fine di sensibilizzare
l'uso dei DPI e delle problematiche inerenti il rumore,
evidenziando situazioni rischiose ed esperienze dirette.
MISSIONE RUMORE TOSCANA
Il Per. Ind. Roberto Bianucci, titolare dello Studio Tecnico
Bielettro, è socio fondatore dell'Associazione Regionale
Missione Rumore Toscana.
L'iniziativa si inserisce nel progetto dell'Associazione
Nazionale Missione Rumore che ha la finalità di sensibilizzare
e fornire consulenza professionale ai cittadini, alle
imprese ed alle amministrazioni pubbliche su problematiche
legate all'inquinamento acustico.
Grazie ai servizi che offre in tutta Italia, attraverso
una rete di professionisti specializzati in materia di
legislazione e tecnologie legate all'acustica ambientale,
dal 1999 l'Associazione sta riscontrando crescenti consensi.
Lo studio
è disponibile per verifiche ed interventi in ambito
nazionale.
Si evidenzia
che se ci fossero problematiche di inquinamento acustico
richieste da privati o da ditte, siamo disponibili con
la Ns. struttura ad effettuare rilevazioni e relazioni
specifiche per cercare di risolvere i contenziosi.
MISURAZIONE
ED ELABORAZIONE DELLA POTENZA ACUSTICA DELLE MACCHINE
Il valore della Potenza Acustica,
com'è previsto dalla normativa, dovrà essere
riportato all'interno della documentazione (manuale di
uso e manutenzione), inoltre per determinate macchine
dovrà essere apposta sulla carpenteria della macchina
una specifica targa definita dalla normativa.
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