| Questa direttiva è
entrata in vigore ufficialmente il 24 Marzo 1997, ciò
significa che, dopo tale data ogni qual volta si inizi la fase
di progettazione di un'opera, si dovrà valutare l'applicazione
delle norme della "Direttiva Cantieri".
Si precisa che questa Direttiva
non si applica:
- Nei cantieri aperti prima del 24 Marzo 1997;
- In tutti quei cantieri che si apriranno fisicamente dopo il
24 Marzo 1997, se la loro fase progettuale - esecutiva - sia
stata assegnata antecedentemente a questa data.
<<ATTENZIONE in caso
di variante al lavoro va valutata l'applicazione del Decreto
Cantieri>>
Definizione di CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE (art.2 let.a D.Lgs
494/96):
qualunque luogo di lavoro in cui si effettuano lavori edili
o di genio civile il cui elenco è riportato nell'allegato
I
Il D.Lgs 494/96 è
stato aggiornato con il D.Lgs 528/99 (Gazzetta Ufficiale -Serie
generale- n.13 del 18 Gennaio 2000) in vigore dal 18 Aprile
2000.
La direttiva si applica a
tutti i luoghi di lavoro riportati nella definizione di "cantiere
temporaneo o mobile", questo non significa che la direttiva
valga solo nelle fasi di costruzione, ma anche ogni qual volta
si effettuino dei lavori di manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione e risanamento di qualsiasi tipo di opere, fisse,
mobili o temporanee; per opere devono intendersi anche le linee
e gli impianti elettrici, le opere stradali e ferroviarie, quelle
idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica e di sistemazione
forestale e di sterro.
Dall'allegato I si comprende
che il D.Lgs 494/96 va applicato anche agli impianti in genere
in quanto richiama esplicitamente le linee elettriche, gli impianti
elettrici ed i lavori di equipaggiamento, dove per equipaggiamento
si devono intendere tutti gli accessori per i lavori edili o
di genio civile - All. I del D.Lgs 494/96 - come ad esempio
l'impianto elettrico, di riscaldamento, idraulico, di condizionamento,
di aerazione, di aspirazione, televisivo ecc.
La Direttiva individua nel
Committente il principale responsabile dei lavori, in quanto
è lui stesso che decide se il cantiere rientra o meno
sotto il D.Lgs 494/96 ed è lui stesso che nominerà
il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
in fase di esecuzione, e sarà sempre lui che vigilerà
su dette persone o che demanderà detto incarico a persona
competente. Allo stesso modo è sempre il Committente
che sceglie la ditta a cui affidare i lavori.
I Committenti sono in pratica:
- Enti locali (Regione, Province, Comuni, Municipalizzate,
etc.) ogni qual volta iniziano le procedure di appalto o assegnazione
di un lavoro che comporti un cantiere;
- Imprese, amministratori condominiali o cittadini
se assegnano ad altro soggetto un lavoro che comporti l'apertura
di un cantiere
Sia negli Enti Locali che negli ambienti privati
il Committente deve essere una persona fisica.
Nel caso di opera pubblica, il responsabile dei lavori è
il responsabile unico del procedimento (L.109/94 art.7).
Vediamo adesso, in base alla
modifica del D.Lgs 529/99, quando occorre il Piano di sicurezza
e quando basta la notifica.
| Piano di sicurezza e coordinamento |
1. nei cantieri in cui sono presenti
più imprese la cui entità presunta è
pari o superiore a 200 uomini-giorno (Art.3 C.3 lett."A"
D.Lgs 528/99);
|
| 2. nei cantieri in cui sono presenti
più imprese i cui lavori comportano i rischi
particolari elencati nell'allegato II (Art.3 C.3 lett."B"
D.Lgs 528/99). |
|
| Notifica |
3. nei cantieri sopra riportati per
la redazione del piano di sicurezza e coordinamento
(Art.11 C.1 lett."A" D.Lgs 528/99);
|
4. nei cantieri che, inizialmente
non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle
categorie di cantieri sopra riportate per la redazione
del piano di sicurezza e coordinamento per effetto
di varianti sopravvenute in corso d'opera (Art.11
C.1 lett."B" D.Lgs 528/99);
|
| 5. cantieri in cui opera un'unica
impresa la cui entità presunta di lavoro non
sia inferiore a 200 uomini-giorno (Art.11 C.1 lett."C"
D.Lgs 528/99). |
|
Nella pratica il caso più ricorrente sarà
il punto 2, in quanto è facilissimo avere più
imprese ed è altrettanto facile avere i rischi particolari.
Si ricorda che il significato di impresa è circa "attività
organizzata con una o più persone che dirigono il lavoro,
nella quale siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati".
Nel conteggio delle imprese presenti ci sono anche quelle collaterali,
come ad esempio l'impresa dell'elettricista che viene ad effettuare
l'impianto elettrico di cantiere, o l'impresa che porta via
il terreno degli scavi ecc.
Mentre per ricadere nei rischi particolari è sufficiente
che per il lavoro ci sia l'obbligo di sorveglianza sanitaria,
che in pratica equivale ad avere uno dei seguenti rischi:
movimentazione manuale dei carichi
presenza di sostanze chimiche, cancerogene, biologiche
presenza del rischio rumore per i lavoratori superiore ad 80
dB
DA QUANDO È IN VIGORE E A CHI VA APPLICATO
IL D.Lgs 528/99
La nuova direttiva cantieri introdotta con il D.Lgs 528/99 è
entrata in vigore dal 18 Aprile 2000 e si applica in tutti i
casi in cui ,dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto,
non si sia ancora conclusa la fase di progettazione.
La fase di progettazione si intende conclusa (art.25 D.Lgs 528/99):
- Nel caso di appalti pubblici, con l'approvazione
del progetto esecutivo;
- Nel caso di lavori manutenzione, alla data
dell'atto di affidamento dei lavori stessi;
- In tutti gli altri casi, con la presentazione
delle prescritte domande per l'esecuzione dei lavori alle
attività competenti per il controllo dei lavori edili
o di ingegneria civile (concessione, soprintendenza, nulla
osta, genio civile, deposito al genio civile delle pratiche
del cemento armato, opere idrauliche, dia, CEI ecc.).
Al fine di comprendere al meglio a quali Leggi
devono essere sottoposti i lavori di progettazione e di esecuzione,
riportiamo una tabella esemplificativa:
| DATA DI PROGETTAZIONE |
INCARICO Anteriore al 24/3/1997 |
INCARICO Posteriore al 24/3/1997 |
| Entro il 18/4/2000 |
DPR 164/56 e DPR 547/55 |
DPR 164/56, DPR 547/55 e D.Lgs 494/96 |
| Dopo il 18/7/2000 |
DPR 164/56, DPR 547/55 e D.Lgs 528/99 |
DPR 164/56, DPR 547/55 e D.Lgs 528/99 |
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