| 1) prevede che tutte le operazioni
di sollevamento siano correttamente progettate nonché
adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare
la sicurezza dei lavoratori.
2) Il datore di lavoro deve provvedere affinché
le attrezzature di seguito elencate (all'allegato XIV), siano
sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva
installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, al fine
di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.
Attrezzature da sottoporre a verifica:
1) scale aeree ad inclinazione variabile;
2) ponti mobili sviluppabili su carro;
3) ponti sospesi muniti di argano;
4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere
450 cm;
5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;
7) gru e apparecchi di sollevamento di portata4 200 kg;
8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza
dei piani inclinati;
9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;
10) elementi di ponteggio;
11) ponteggi metallici fissi;
12) argani dei ponti sospesi;
13) funi dei ponti sospesi;
14) armature degli scavi;
15) freni dei locomotori;
16) micce;
17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;
18) opere sceniche;
19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;
20) teleferiche private;
21) elevatori trasferibili;
22) ponteggi sospesi motorizzati;
23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
24) ascensori e montacarichi in servizio privato;
25) apparecchi a pressione semplici;
26) apparecchi a pressione di gas;
27) generatori e recipienti di vapore d'acqua;
28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;
29) forni per oli minerali;
30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua
calda;
31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e
disciolti.
Queste sono solo le principali novità,
per la versione integrale vedere il testo di legge stampato
sulla Gazzetta Ufficiale.
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